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La richiesta di trasferimento è subordinata alla preventiva richiesta di anticipazione? Qual è la procedura da seguire?
Al fine di garantire la tempestiva disponibilità dei flussi di cassa, i Comuni, ai sensi all’articolo 13 dell’Avviso, possono richiedere direttamente il trasferimento intermedio fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 (novanta) percento dell’importo assegnato, anche senza ricorrere preventivamente alla richiesta di anticipazione del 30 (trenta) per cento, come previsto dal comma 4 del decreto ministeriale 6 dicembre 2024 e dalla Circolare MEF-RGS n. 22 del 19 settembre 2025.
A tal fine, si precisa che l’istanza deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma ReGiS, accedendo alla sezione dedicata “Le mie richieste”. All’interno di tale sezione, il Comune può inoltrare la richiesta compilando i campi previsti e selezionando la causale “Trasferimento intermedio”. In particolare, è necessario indicare nei campi obbligatori:
- l’”Importo richiesto” a titolo di trasferimento intermedio, che deve essere necessariamente nei limiti del 90 (novanta) percento dell’importo assegnato. Si precisa che tale limite del 90 (novanta) percento deve essere rispettato anche nell’eventualità che l’importo complessivo degli Ordini di Acquisto su Catalogo MePA sia inferiore all’importo assegnato;
- l’”Importo spese” come risultanti dall’importo complessivo degli Ordini di Acquisto su Catalogo MePA, comprensivo dell’IVA, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, dell’Avviso Risorse in Comune;
- una delle due seguenti opzioni relative ai “Dati di monitoraggio ReGiS” nel campo “Dati di monitoraggio ReGiS”:
- sono aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell’intervento;
- saranno aggiornati entro 60 giorni successivi all’erogazione.
Completato l'inserimento dei dati è possibile generare il modulo “Richiesta di trasferimento” precompilato che il Comune deve scaricare e sottoscrivere con firma digitale da parte del legale rappresentante. Il documento firmato deve essere successivamente caricato nella sezione “Allegati” per procedere con l’invio della richiesta.
La richiesta di trasferimento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Comune oppure dal da un dirigente o da funzionario formalmente delegato, anche in qualità di rup, alla sua presentazione.
Qualora la richiesta non sia sottoscritta dal legale rappresentante, al fine di consentire le propedeutiche verifiche al trasferimento, è necessario caricare nella sezione “Allegati” il relativo atto di delega o decreto di nomina, debitamente formalizzato, come previsto dal comma 4, lettera a), del DM 6 dicembre 2024.
Al termine dell’attività istruttoria, qualora la richiesta di trasferimento intermedio risulti incompleta o non conforme, il Comune sarà invitato a fornire le necessarie integrazioni documentali e/o informative mediante il sistema ReGiS. Una volta verificata positivamente la richiesta, anche alla luce degli eventuali elementi integrativi trasmessi, si procederà all’erogazione delle risorse previste entro il termine di 30 giorni come prestabilito dal DM 6 dicembre 2024.
Le domande vengono valutate con un punteggio?
Non è prevista l’attribuzione di alcun punteggio per le domande presentate. Tutti i Comuni con popolazione residente compresa tra i 5.000 e i 25.000 abitanti, al 31 dicembre 2024, ammessi al finanziamento, saranno destinatari di un importo erogato in base ai criteri previsti all’art. 6 dell’Avviso.