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Che cos'è il principio DNSH e quali sono i documenti che l’Operatore Economico individuato sul catalogo MePA è tenuto a presentare al Comune attraverso il portale Acquistinretepa?
Secondo le indicazioni della Circolare MEF del 14 maggio 2024, n. 22, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme sia investimenti, devono rispettare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo implica una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), in riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, come previsto all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 da effettuarsi ex-ante, in itinere ed ex-post.
Le Mappature 1 e 2 della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, allegata alla citata Circolare, delineano i requisiti DNSH per ciascun ambito di attività interessato dalla misura e individuano il Regime applicabile in base al contributo - sostanziale o meno – che la misura fornisce agli obiettivi ambientali. Nelle schede tecniche associate vengono individuati i vincoli specifici e suggerite le modalità di verifica del principio DNSH, a seconda del Regime in cui ricade la misura. L’investimento I 2.3.2 rientra nel Regime 2, che intende assicurare di “non arrecare danno significativo” ad alcuno dei sei obiettivi, pur senza contribuire sostanzialmente a nessuno di essi.
Nel contesto del principio di base (Regime 2), per le schede specifiche coinvolte, il rispetto del requisito tassonomico del DNSH può essere assicurato attraverso l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), come indicato nell’Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Guida operativa - Cap.5.
Per facilitare il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all’ambiente, l’efficacia dei CAM è stata garantita anche dal recente aggiornamento del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 36/2023, con l'articolo 57 comma 2 dello stesso, che prevede l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (cfr._CAM vigenti - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica).
In merito, al fine di supportare i Soggetti attuatori e gli Operatori economici nell’adempimento, è disponibile un fac simile di template di dichiarazione di impegno al rispetto del DNSH e dei CAM che il Fornitore dovrà allegare all’ordine di acquisto (All. 4 Modello dichiarazione DNSH/CAM), nel caso delle categorie specifiche previste.
Resta, in ogni caso, ferma la responsabilità dei Soggetti attuatori di assicurare il rispetto del principio DNSH durante la fase di attuazione, recependo le indicazioni fornite dalla Guida e tenendo conto delle specificità di ciascuna misura e dei progetti o interventi da rendicontare.
Che cos’è e quale obiettivo ha la piattaforma SharePA?
Uno spazio dedicato alla collaborazione e allo scambio di documenti nato nell’ambito della Sub-riforma 2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA per agevolare la connessione e la collaborazione attiva tra interlocutori e amministrazioni coinvolte nelle varie iniziative PNRR del Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del capitale umano.
Chi può usufruire della piattaforma SharePA?
Tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione della Sub-riforma 2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA e delle altre progettualità in ambito capitale umano. Ad esempio, i responsabili delle risorse umane delle amministrazioni coinvolte, il Capo del Dipartimento della Funziona Pubblica o un suo delegato, i funzionari degli Uffici Tematici di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, gli esperti dell’Unità Centrale del Dipartimento della Funzione Pubblica e i Soggetti attuatori.
Chi siamo
Come avviene lo scambio di documenti tra Comune - Stazione Appaltante ed Operatore Economico all’interno del MePA?
Lo scambio di documenti tra Comune/Stazione Appaltante (SA) e Operatore Economico (OE) può avvenire secondo due diverse modalità, articolate in fasi distinte e con funzionalità specifiche in base allo stato della procedura. Spetta ad ogni singola SA scegliere la modalità di scambio di documenti ritenuta più adeguata alle proprie esigenze operative.
Contestualmente all’invio dell'Ordine di Acquisto
La Stazione Appaltante, all’interno del MePA, ha la possibilità di allegare documenti e/o template di DSAN utilizzando la sezione denominata "Ulteriori dati di input". Questa funzionalità permette alla SA di caricare nel sistema tutta la documentazione necessaria prima della formalizzazione dell'ordine.
Si precisa, tuttavia, che in questa fase, l’OE, pur potendo visualizzare i documenti caricati dalla SA, non dispone della possibilità di trasmettere la propria documentazione tramite il sistema. Pertanto, l’invio della documentazione da parte dell'OE dovrà necessariamente avvenire "extra Sistema", attraverso canali alternativi quali posta elettronica certificata (PEC), e-mail ordinaria o altri strumenti concordati tra le parti.
Nella stessa sezione Ulteriori Dati di Input è possibile indicare se, per la procedura di acquisto in corso, si stanno utilizzando Fondi PNRR.
Sarà sufficiente selezionare “Sì” dal menu a tendina e specificare la percentuale di copertura garantita dai Fondi PNRR (in questo caso pari al 100%).
Dopo l'invio dell'Ordine di Acquisto
Una volta che la Stazione Appaltante procede con l'invio formale dell'Ordine di Acquisto, il sistema attiva automaticamente la sezione "Messaggi", collocata in fondo all'OdA (Ordine di Acquisto) e che costituisce il canale ufficiale di comunicazione bidirezionale tra SA e OE.
- Dopo l’invio dell’ordine, funzionalità disponibili per la Stazione Appaltante: La SA può inviare messaggi e allegare documenti all'OE. Il sistema supporta anche l'invio di file compressi in formato ZIP, permettendo quindi di trasmettere più documenti contemporaneamente in un unico allegato, semplificando la gestione di documentazione complessa o voluminosa.
- Dopo l’invio dell’ordine, funzionalità disponibili per l'Operatore Economico: L'OE riceve i documenti inviati dalla SA attraverso la sezione Messaggi e può rispondere direttamente attraverso il sistema. Tuttavia, per motivi tecnici, l'Operatore Economico può allegare soltanto file singoli nelle proprie risposte e non ha la possibilità di caricare archivi compressi in formato ZIP. Per tale motivo, l'OE deve procedere ad inviare i documenti separatamente, uno alla volta, nel caso in cui debba trasmettere documentazione multipla.
Dopo l’invio dell’ordine, visualizzazione dei messaggi
Tutti i messaggi scambiati tra le parti, sia quelli inviati dalla SA che quelli inviati dall’OE, sono consultabili nella sezione "Messaggi" sotto la voce "Dal sistema". Questa funzionalità garantisce la tracciabilità completa delle comunicazioni e permette a entrambe le parti di accedere allo storico degli scambi documentali relativi alla procedura.